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Elementi principali del contratto di locazione
Gli elementi e
istituti principali del contratto di locazione, che è
possibile individuare in ciascun contratto,
indipendentemente dalla tipologia dello stesso, sono:
- la durata: la durata del contratto di locazione è
normalmente stabilita dalla legge, che può definire un
termine minimo di durata (ad esempio durata minima di 4
anni per i contratti ad uso abitativo), oppure un
termine minimo e uno massimo entro il quale le parti
concordano la durata da attribuire al rapporto di
locazione (ad esempio durata minima di 1 mese e massima
di 18 mesi per i contratti di natura transitoria); in
ogni caso il contratto di locazione non potrà avere
durata superiore al limite massimo di 30 anni fissato
dal codice civile;
- il rinnovo: il contratto può prevedere un rinnovo
tacito, salvo disdetta che ciascuna delle parti può
inviare all'altra entro un dato termine di preavviso (ad
esempio, il contratto ad uso abitativo di 4 anni prevede
il rinnovo tacito di altri 4 anni se non viene inviata
disdetta); in alternativa il contratto può essere "a
termine", escludendo cioè il tacito rinnovo e
intendendosi definitivamente scaduto alla data di
cessazione della locazione;
- le modalità di disdetta: la legge prevede inoltre
tempi e modalità che consentono alle parti di recedere
dal contratto di locazione; generalmente, mentre al
locatore non è consentito di disdettare il contratto
prima che questo giunga a scadenza, il conduttore ha
invece facoltà di recesso anche nel corso della
locazione;
- il canone: il canone di locazione può essere libero,
cioè soggetto alla contrattazione delle parti, oppure
concordato, vale a dire determinato in base a
parametri e criteri stabiliti per legge;
- l'aggiornamento del canone: il canone di
locazione stabilito in contratto può subire, nel corso
della locazione, aggiornamenti e variazioni;
generalmente il canone viene aggiornato sulla base
dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT;
- il deposito cauzionale: si tratta di una somma
che il conduttore versa al locatore al momento della
stipula del contratto di locazione, a titolo di garanzia
per il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali;
tale somma va restituita al termine del rapporto di
locazione, dopo aver verificato lo stato di riconsegna
dell'immobile e l'adempimento degli altri obblighi
(pagamento del canone e degli oneri accessori, ecc.) con
la possibilità del locatore di trattenere la somma
eventualmente necessaria al risarcimento di eventuali
danni o mancati pagamenti; in alcuni casi la legge
stabilisce che il deposito cauzionale non possa superare
le tre mensilità di canone;
- gli oneri accessori: sono oneri accessori le
spese per le utenze (normalmente pagate dal conduttore
direttamente ai fornitori previa intestazione dei
contatori) e le spese condominiali; queste ultime sono
ripartite addebitando al conduttore le spese di
ordinaria amministrazione e gli oneri relativi alla
fornitura dei servizi comuni (servizio di pulizia,
funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore,
manutenzione del giardino, ecc.) mentre rimangono a
carico del locatore le spese per le opere di
straordinaria manutenzione (ad esempio le spese per
l'eventuale rifacimento della facciata, per la
sostituzione dell'ascensore, ecc.);
- le spese di riparazione e di manutenzione: seguendo lo
stesso criterio appena esposto le spese per le
riparazioni che riguardano la singola unità immobiliare
sono ripartite attribuendo al conduttore quelle di
ordinaria manutenzione e al locatore quelle di
manutenzione straordinaria.
Contratto libero
Il
contratto cosiddetto "libero" rientra nel primo canale
di contrattazione introdotto dalla legge 431/98 e si
caratterizza per un unico elemento vincolante e
inderogabile (la durata minima di 4 anni), mentre le
altre condizioni contrattuali, a partire dal canone,
sono soggette alla libera contrattazione tra le parti.
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durata |
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Minimo: 4 anni più 4 di rinnovo automatico |
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Facoltà di recesso per il conduttore |
Il
conduttore può recedere dal contratto:
- in qualunque momento nel corso della locazione
- inviando lettera raccomandata con almeno 6
mesi di preavviso
- per gravi motivi |
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Facoltà
di disdetta per il locatore |
Il
locatore può inviare disdetta:
- solo in occasione delle scadenze contrattuali
- inviando lettera raccomandata almeno 6 mesi
prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale il locatore può
esercitare facoltà di disdetta solo se ricorre
una delle condizioni stabilite per legge (art. 3
comma 1 legge 431/98):
1) quando il locatore intende
destinare l'immobile a uso abitativo,
commerciale artigianale o professionale proprio,
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado.
2) quando il locatore è una
società o ente pubblico con finalità sociali,
assistenziali, culturali, cooperative o di culto
e intende destinare l'immobile all'esercizio
delle proprie attività;
3) quando il conduttore ha la
piena disponibilità di un alloggio libero e
idoneo nello stesso Comune;
4) quando l'immobile è compreso
in un edificio gravemente danneggiato che deve
essere ricostruito o ne deve essere assicurata
la stabilità e la permanenza del conduttore sia
di ostacolo per i lavori;
5) quando l'immobile si trova
in uno stabile che si vuol ristrutturare o
trasformare a norma di legge e la presenza del
conduttore sia di ingombro a tali opere;
6) quando il conduttore non
occupa stabilmente l'alloggio senza un motivo
valido;
7) quando il locatore intende
vendere a terzi l'immobile e non abbia la
proprietà di altri immobili a uso abitativo
oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione.Qualora non ricorra nessuna di queste
condizioni il contratto si rinnova,
automaticamente e alle stesse condizioni, per un
periodo di ulteriori 4 anni, al termine del
quale il locatore può inviare disdetta, sempre
con almeno 6 mesi di preavviso, questa volta per
qualunque motivazione. In caso contrario il
contratto si rinnova di 4 anni in 4 anni alle
medesime condizioni.
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canone |
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Completamente libero, secondo accordi tra
locatore e conduttore |
Aggiornamento
del canone |
Il canone può
essere aggiornato annualmente in misura pari al
100% dell'indice pubblicato dall'ISTAT circa
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. |
sconti fiscali
Come per tutti i contratti di locazione è ammessa una
deduzione fiscale dal canone imponibile dichiarato dal
locatore ai fini IRPEF del 15%.
Contratti a canone concordato
I
contratti-tipo (detti anche contratti a canone
concordato) sono stati introdotti dal legislatore allo
scopo di ri-equilibrare il mercato delle locazioni
abitative (recentemente interessato da un notevole
rialzo dei canoni) con un dispositivo che prevede: da un
lato l'applicazione di un canone determinato secondo
precisi criteri fissati da appositi Accordi Territoriali
(il cosiddetto "canone concordato", di livello
generalmente inferiore rispetto a quello di libero
mercato) e, dall'altro, la previsione a favore del
locatore di particolari agevolazioni fiscali (volte a
incentivare i locatori a scegliere questo tipo di
contrattazione).
Tali contratti sono stipulabili solo in alcuni comuni e,
in particolare:
- nelle 11 aree metropolitane e nei comuni con esse
confinanti
- nei comuni capoluoghi di provincia
- nei comuni ad alta densità abitativa (come da delibera
CIPE).
In ognuno di questi comuni le rappresentanze locali
delle associazioni di categoria di proprietari e
inquilini si riuniscono e approvano, ogni 3 anni, un
Accordo Territoriale che stabilisce, fra l'altro, i
criteri per il calcolo del canone concordato (sulla base
di elementi quali la zona di ubicazione dell'immobile,
la superficie, le dotazioni, ecc.).
Fanno parte dei contratti a canone concordato:
1) il contratto 3+2
2) il contratto transitorio
3) il contratto a studenti universitari fuori sede
Contratto Transitorio
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durata |
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Da
un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi |
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Condizione per la stipula |
Una delle
due parti (il locatore o il conduttore) deve
addurre una particolare esigenza di carattere
transitorio che giustifichi la breve durata del
contratto. |
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Rinnovo |
Non ammesso. |
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canone |
Nelle 11 aree
metropolitane nei comuni confinanti e
nei comuni capoluoghi di provincia. |
il canone è
concordato in base a quanto stabilito dagli
Accordi Territoriali |
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Negli altri comuni |
è possibile
stipulare il contratto transitorio a canone
libero |
altre
condizioni contrattuali
E' obbligatorio applicare le disposizioni stabilite:-
dal D.M. che ogni 3 anni fissa i criteri generali per la
stipula dei contratti a canone concordato- dall'Accordo
Territoriale firmato nel comune in cui è sito l'immobile.Tali
disposizioni sono inderogabili.
sconti fiscali
Non sono previste particolari agevolazioni fiscali, né a
favore del locatore, né a favore del conduttore.
Contratto a
studenti universitari fuori sede
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durata |
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Da
un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi,
con rinnovo automatico per lo stesso periodo |
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Condizione per la stipula |
Il
conduttore deve essere uno studente iscritto ad
un corso di laurea o di specializzazione con
sede nel comune in cui si trova l'immobile
locato, ma deve avere residenza in comune
diverso. |
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Facoltà di
recesso per il conduttore |
Il conduttore può
recedere dal contratto:
- in qualunque momento nel corso della locazione
- inviando lettera raccomandata con almeno 3
mesi di preavviso
- per gravi motivi |
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Facoltà di
disdetta per il locatore |
Non è prevista
facoltà di disdetta a favore del locatore. |
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canone |
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Concordato, in base agli accordi territoriali
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Aggiornamento del
canone |
Il canone può
essere aggiornato annualmente in misura non
superiore al 75% dell'indice pubblicato
dall'ISTAT circa l'aumento dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati |
altre
condizioni contrattuali
E' obbligatorio applicare le disposizioni stabilite:-
dal D.M. che ogni 3 anni fissa i criteri generali per la
stipula dei contratti a canone concordato- dall'Accordo
Territoriale firmato nel comune in cui è sito l'immobile.Tali
disposizioni sono inderogabili.
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sconti
fiscali |
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Previste particolari agevolazioni fiscali a
favore del locatore: |
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IRE |
Il canone
imponibile dichiarato dal locatore ai fini IRE
(per il quale è prevista la deduzione fiscale
del 15%, ammessa per tutte le tipologie di
locazione) viene ulteriormente ridotto del 30%,
per una deduzione complessiva del 40,5% |
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Imposta di
registro |
L'aliquota del 2%
viene applicata al 70% del canone annuo di
locazione |
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ICI |
Ciascun comune può
decidere di ridurre l'aliquota ICI sugli
immobili concessi in locazione con un contratto
3+2. |
Contratto ad uso foresteria
Il
contratto ad uso foresteria può essere stipulato al
verificarsi di 1 condizioe:
il conduttore deve essere una società di capitali
intenzionata a destinare l'immobile ad abitazione (anche
turnaria) dei propri dipendenti (dirigenti, funzionari,
operai, ecc.).
Questo contratto (la cui legittimità era stata messa in
dubbio con l'entrata in vigore della legge 431/98 e poi
confermata dall'articolo 145 della legge 388/2000 -
Finanziaria 2001) fa parte dei contratti detti
"completamente liberi", perché esclusi dalla disciplina
delle leggi ordinarie e soggetti esclusivamente alle
disposizioni del codice civile (art. 1571 e segg.).
Non esistono vincoli particolari da rispettare nel
definire le condizioni contrattuali (durata, rinnovo,
canone, aggiornamento del canone, ecc.), che possono
essere stabilite liberamente dalle parti in sede di
stipula del contratto.
LA LOCAZIONE AD
USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE
Fanno parte
dei contratti di locazione ad uso diverso
dall'abitazione tutti quelli aventi ad oggetto immobili
con destinazione d'uso commerciale, artigianale,
industriale, professionale o alberghiero.
La locazione ad uso diverso dall'abitazione è tuttora
interamente disciplinata dalla legge 392/78 (la "legge
dell'equo canone") che si occupa di questa tipologia di
locazioni al capo II (artt. 27 e segg.).
Il contratto ad uso diverso dall'abitazione ha durata di
6 anni + 6 di rinnovo automatico (9+9 per gli immobili
adibiti ad attività alberghiere) e si caratterizza per
la possibilità di determinare liberamente l'entità del
canone di locazione.
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durata |
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6
anni + 6 di rinnovo automatico 9 anni + 9 per
immobili destinati ad attività alberghiere |
Facoltà di
recesso
per il conduttore |
Il conduttore può
recedere dal contratto:- in qualunque momento
nel corso della locazione- inviando lettera
raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso- per
gravi motivi (a meno che il contratto non
preveda esplicitamente la possibilità di
recedere anche indipendentemente dal sussistere
di gravi motivazioni) |
Facoltà di
disdetta
per il locatore |
Il locatore può
inviare disdetta: - solo in occasione delle
scadenze contrattuali - inviando lettera
raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza
(18 mesi se si tratta di un immobile destinato
ad attività alberghiere).Alla prima scadenza
contrattuale il locatore può esercitare facoltà
di disdetta solo se ricorre una delle condizioni
stabilite per legge (art. 29 legge 392/78):- se
il locatore intende adibire l'immobile ad
abitazione propria, del coniuge o di un parente
entro il 2° grado in linea retta;- se il
locatore intende adibire l'immobile ad uso
commerciale, artigianale, industriale,
professionale o alberghiero, proprio, del
coniuge o di un parente entro il 2° grado in
linea retta- se il proprietario intende demolire
l'immobile per ricostruirlo, oppure se deve
ristrutturarlo integralmente.Qualora non ricorra
nessuna di queste condizioni il contratto si
rinnova, automaticamente e alle stesse
condizioni, per un periodo di ulteriori 6 (o 9)
anni, al termine del quale il locatore può
inviare disdetta, sempre con lo stesso termine
di preavviso, questa volta per qualunque
motivazione. In caso contrario il contratto si
rinnova alle medesime condizioni, per uguale
periodo. |
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canone |
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Completamente libero, secondo accordi tra
locatore e conduttore |
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Aggiornamento del canone |
Il
canone può essere aggiornato annualmente in
misura non superiore al 75% dell'indice
pubblicato dall'ISTAT circa l'aumento dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. |
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aspetti fiscali |
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SCONTI FISCALI |
Come per tutti i
contratti di locazione è ammessa una deduzione
fiscale dal canone imponibile dichiarato dal
locatore ai fini IRPEF del 15%. |
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REGIME IVA |
Se il locatore è
un soggetto dotato di partita IVA, il canone di
locazione è soggetto ad IVA nella misura del
20%. |
Diritto di
prelazione in caso di vendita dell'immobile
Al fine
di consentire al conduttore l'esercizio del diritto di
prelazione, il locatore deve fornire all'inquilino una
comunicazione formale in merito alla sua intenzione di
vendere l'immobile. Tale comunicazione deve essere
notificata tramite l'ufficiale giudiziario. Il contenuto
della comunicazione è previsto al comma 2 dell'art. 38
della Legge n. 392/1978. Devono essere indicati: il
corrispettivo della vendita, da quantificarsi in denaro,
le altre condizioni alle quali la vendita dovrebbe
essere conclusa (tempi per la stipula dei contratto
definitivo e dell'eventuale preliminare, modalità e
termini dei pagamento ecc.) e l'invito a esercitare o
meno il diritto di prelazione. La mancanza delle
indicazioni richieste dalla norma rende inefficace la
comunicazione. Se il conduttore intende esercitare il
diritto di prelazione, deve fornire comunicazione di ciò
al proprietario, notificandogli, a mezzo di Ufficiale
Giudiziario, un apposito atto nel quale formalmente
offre condizioni uguali a quelle che gli sono state
comunicate. Il termine per esercitare tale diritto è, a
pena di decadenza, di 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione del locatore (art. 38, comma 3). Non si
può considerare valida la dichiarazione di accettazione
che contenga offerte differenti rispetto a quelle
formulate dal proprietario.
Indennità di avviamento
La
legge 392/78 prevede un indennizzo per le attività
commerciali che a seguito di uno sfratto, o comunque di
una disdetta del locatore, perdono la propria clientela,
subendo un danno economico in termini di "avviamento".
L'art. 34 stabilisce infatti che il locatore debba
corrispondere, prima del rilascio dell'unità immobiliare
locata da parte del conduttore, un'indennità
compensatrice dell'avviamento commerciale perso dal
conduttore stesso. L'indennità è calcolata in 18
mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore
e 21 nell'ipotesi d'attività alberghiera; l'importo di
cui trattasi poi viene raddoppiato qualora il locatore,
sfruttando commercialmente l'avviamento realizzato dal
conduttore, destini l'unità immobiliare rilasciata ad
un'attività identica o comunque merceologicamente affine
a quella esercitata dal conduttore uscente.
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